IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facolta' di agraria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 3. - 1. La facolta' di agraria conferisce le seguenti lauree: 1) scienze e tecnologie agrarie; 2) scienze forestali e ambientali.